Art. 181

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[1]Non possono essere ammessi all'eventuale congedo anticipato di cui all'art. 85 ne' rimanere in tale posizione:

[2]1° gli inscritti ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dal presento capo, salvo quanto dispone il successivo art. 190 per i renitenti;

[3]2° gli inscritti che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsita';

[4]3° i militari che, a termini del codice penale militare, siano incorsi nel reato di diserzione.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art181 · fonte su Normattiva