Art. 181
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[1]Non possono essere ammessi all'eventuale congedo anticipato di cui all'art. 85 ne' rimanere in tale posizione:
[2]1° gli inscritti ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dal presento capo, salvo quanto dispone il successivo art. 190 per i renitenti;
[3]2° gli inscritti che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsita';
[4]3° i militari che, a termini del codice penale militare, siano incorsi nel reato di diserzione.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva