Art. 185
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Gli inscritti di leva che al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialita, commettono alcuno dei reati previsti dagli articoli 174 a 174 septies del codice penale per l'esercito e dall'art. 4 del R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447 (convertito con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1243); i pubblici ufficiali e gli esercenti una professione sanitaria che concorrono con gli inscritti di leva a commettere alcuno dei reati suindicati e le persone indicate nel capoverso dell'articolo 4 del predetto R. decreto-legge per il caso ivi preveduto, sono puniti in conformita' delle disposizioni dei detti articoli.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva