Art. 187
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[1]L'inscritto che senza legittimo motivo non si presenta nel giorno prefisso all'esame personale ed arruolamento od alla nuova visita disposta agli effetti di cui al secondo e quarto comma dell'art. 66 e al primo e terzo comma dell'art. 82, o che, trovandosi all'estero, non regola la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati, e' considerato e punito come renitente.
[2]La decisione di renitenza deve essere emessa, secondo i casi, dal consiglio di leva o dalla commissione mobile.
[3]Dieci giorni dopo chiuso il primo periodo della leva i commissari di leva provvedono perche' la lista dei renitenti sia pubblicata in ciascun capoluogo di provincia e nei comuni sulle cui liste di leva i renitenti sono inscritti.
[4]Allo stesso modo dieci giorni dopo la chiusura della leva i commissari di leva provvedono perche' sia pubblicata la lista, dei renitenti dichiarati tali durante il secondo periodo della leva.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva