Art. 193
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettato promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.
[2]La pena e' loro applicata, sia che al momento dei doni e delle promesse essi fossero gia' chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.
[3]Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva