Art. 193

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[1]I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettato promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.

[2]La pena e' loro applicata, sia che al momento dei doni e delle promesse essi fossero gia' chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

[3]Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art193 · fonte su Normattiva