Art. 194

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Ogni pubblico ufficiale che sotto qualsiasi pretesto abbia in opposizione al disposto della legge, autorizzato od ammesso assegnazioni ad eventuali congedi anticipati, riforme, dichiarazioni di idoneita' limitata od esclusioni dal servizio militare, ovvero autorizzato od ammesso alle agevolazioni od ai benefici previsti nel capo X, o abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, e' punito con le pene previste dall'art. 323 del Codice penale, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art194 · fonte su Normattiva