Art. 196

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[1]I cittadini, obbligati al servizio militare dall'atto della leva fascista del diciottesimo anno di eta', i quali omettono, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio di istruzione premilitare, sono puniti con l'ammenda da L. 20 a L. 500. In caso di recidiva nello stesso reato l'ammenda puo' essere aumentata fino al doppio.

[2]La stessa pena si applica alle persone sopraindicate le quali, dopo essersi presentate per il servizio di istruzione premilitare, se ne allontanano, senza giustificato motivo, prima della regolare cessazione.

[3]Si applica il carcere militare sino a sei mesi alle persone sopraindicate, le quali omettono per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio di istruzione premilitare, o che commettono il reato di cui al comma precedente dopo essere state due volte condannate per il reato medesimo.

[4]La pena dell'ammenda, non eseguita per insolvibilita' del condannato, si converte nel carcere militare, calcolandosi 50 lire, o frazione di 50 lire, d'ammenda per un giorno di carcere.

[5]Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena detentiva sofferta.

[6]Al carcere militare puo' essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, ragguagliandosi due giorni di lavoro ad un giorno di carcere militare.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art196 · fonte su Normattiva