Art. 197
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]I sottufficiali e militari di truppa, obbligati all'istruzione post-militare, i quali omettono, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio d'istruzione post-militare, sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 1000. In caso di recidiva nello stesso reato l'ammenda puo' essere aumentata sino al doppio.
[2]La stessa pena si applica alle persone indicate nel comma precedente, che, dopo essersi presentate per il servizio di istruzione post-militare, se ne allontanano, senza giustificato motivo, prima della regolare cessazione.
[3]Si applica il carcere militare sino a un anno ai sottufficiali e militari di truppa sopraindicati, i quali omettono per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio di istruzione post-militare, o che commettono il reato di cui al comma precedente dopo essere stati per due volte condannati per il reato medesimo.
[4]In caso di condanna per alcuno dei reati di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni del 3°, 4° e 5° capoverso dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva