Art. 20
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[1]Il Ministro per la guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva militare.
[2]In ciascuna provincia del Regno sono organi del servizio della leva il Consiglio di leva, le commissioni mobili e l'ufficio provinciale di leva, retto da un commissario che dipende direttamente dal Ministero della guerra.
[3]All'estero, il servizio della leva e' affidato alle Regie autorita' diplomatiche o consolari.
[4]Il servizio della leva per tutti i cittadini italiani residenti nei possedimenti e nelle colonie italiane, soggetti alla leva a mente dell'art. 1, sara' disciplinato da disposizioni speciali da emanarsi con decreto Reale, su proposta, rispettivamente del Ministro per gli affari esteri e del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva