Art. 201
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[1]Per i reati preveduti dai precedenti articoli 196, 197 e 198, e per quelli commessi nelle circostanze di cui all'art. 199 i colpevoli sono soggetti alla giurisdizione militare. Per i reati preveduti dai medesimi articoli 196, 197 e 198 e per i reati per i quali il Codice penale per l'esercito stabilisce la pena del carcere militare, commessi dalle persone indicate nei precedenti articoli 196 e 197, si procede a richiesta dei comandanti di legione o di coorte autonoma della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale o della Gioventu' Italiana del Littorio o degli altri comandanti militari competenti in applicazione delle norme e disposizioni esecutive di cui agli articoli 100 e 180.
[2]Per i reati preveduti dai menzionati articoli 196, 197 e 198 punibili con l'ammenda, il giudice militare puo', senza procedere al dibattimento, pronunciare condanna con decreto, osservate le disposizioni del R. decreto 5 ottobre 1920, numero 1417.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva