Art. 205

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[1]I militari di cui agli articoli 168 e 174, i quali omettano di notificare il cambiamento della propria residenza ed abitazione, oppure manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo, sono puniti, a richiesta dell'autorita' militare dalla quale dipendono, con l'ammenda da L. 20 a L. 300.

[2]Non si fa luogo alla richiesta, qualora il contravventore paghi, entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo dell'ammenda.

[3]La richiesta, in ogni caso, non puo' essere piu' proposto, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorita' militare ha avuto notizia del fatto che costituisce reato.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art205 · fonte su Normattiva