Art. 206
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[1]In caso di insolvibilita' del condannato, la pena dell'ammenda di cui al precedente articolo, si converte nel carcere militare, col ragguaglio di un giorno per ogni lire cinquanta o frazione di lire cinquanta.
[2]Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la somma corrispondente al carcere militare sofferto, col ragguaglio stabilito nel precedente comma.
[3]Al carcere militare puo' essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'Amministrazione militare, ragguagliandosi due giorni di lavoro ad uu giorno di carcere militare.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva