Art. 211

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[1]Ai militari arruolati in leve precedenti a quella del 1916 si applicano le disposizioni di leggi preesistenti al R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 395, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1101, per quanto riguarda le ferme di leva.

[2]L'art. 170 e' applicabile anche in relazione alla categoria originaria o all'originario obbligo di ferma dei militari da richiamare.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art211 · fonte su Normattiva