Art. 211
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Ai militari arruolati in leve precedenti a quella del 1916 si applicano le disposizioni di leggi preesistenti al R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 395, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1101, per quanto riguarda le ferme di leva.
[2]L'art. 170 e' applicabile anche in relazione alla categoria originaria o all'originario obbligo di ferma dei militari da richiamare.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva