Art. 214
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Tutte le indennita', le competenze ed i premi di cui al presente testo unico, sono da sottoporre alla doppia riduzione del 12%, ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva