Art. 215
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[1]Alla esecuzione del presente testo unico sara' provveduto con regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, di concerto col Ministero delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
[2]Alla sua esecuzione nelle colonie sara' provveduto con regolamento approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Consiglio superiore coloniale, di concerto con i Ministri per le finanze e per la guerra, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
[3]In attesa della pubblicazione di tali regolamenti saranno applicate, per quanto possibile, le norme esecutive attualmente in vigore.
[4]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia,
[5]Imperatore d'Etiopia:
[6]Il Ministro per la guerra:
[7]Mussolini.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva