Art. 27
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Ai magistrati presidenti dei consigli di leva spetta per ogni seduta una indennita' di L. 20 sempreche', dovendo recarsi per l'esercizio di tale incarico fuori della loro residenza, non abbiano titolo alla indennita' di missione.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 5 marzo 1943 · versione 0 su Normattiva