Art. 28

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Le amministrazioni comunali delle citta' capiluogo di provincia ove hanno sede i consigli di leva provvedono i locali per le sedute dei consigli stessi, gli oggetti di cancelleria e quanto e' necessario per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento e l'illuminazione dei locali suddetti.

[2]Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle amministrazioni comunali.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art28 · fonte su Normattiva