Art. 3

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[1]Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque e percio' ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

[2]Il Ministro per la guerra ha pero' facolta', quando lo creda opportuno, di ordinare, di concerto col Ministro per la marina, che siano iscritti nelle liste di leva di una data classe, in tutti i Comuni del Regno o in parte di essi, sulla base delle segnalazioni dell'Istituto centrale di statistica, i cittadini nati all'inizio dell'anno successivo a quello della classe a cui si riferiscono le liste.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art3 · fonte su Normattiva