Art. 30
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Il Ministero della guerra ha facolta' di determinare che le commissioni mobili di leva si rechino anche in altri comuni, che non siano capoluogo di mandamento. In tal caso sara' destinata a recarvisi la commissione mobile del mandamento piu' vicino.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 6 gennaio 1946 · versione 0 su Normattiva