Art. 32
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[1]La commissione mobile rappresenta il consiglio di leva e puo' emettere qualunque decisione che sia di spettanza del consiglio.
[2]Pero' per quanto riguarda l'ammissione all'eventuale congedo anticipato di cui all'art. 85 la decisione, su richiesta degli inscritti di leva o dei capi delle amministrazioni comunali, puo' essere rimessa al consiglio di leva.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva