Art. 33
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[1]((Le decisioni delle Commissioni mobili di leva sono prese a maggioranza di voti. L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.
[2]In caso di parita' di voti nelle decisioni concernenti la idoneita' fisica al servizio militare prevale il voto del medico.
[3]Per tutte le altre decisioni invece, in caso di parita' di voti, la questione e' deferita al rispettivo Consiglio di leva)). 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772
7con decorrenza dal 5 marzo 1943
Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 5 marzo 1943.
Testo vigente dal 6 gennaio 1946 al 22 dicembre 2008 · versione 8 su Normattiva