Art. 35
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 gennaio 1946 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
((I membri delle Commissioni mobili, funzionari dello Stato, hanno diritto alle normali competenze loro spettanti secondo le disposizioni in vigore)).7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772
7con decorrenza dal 5 marzo 1943
Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 5 marzo 1943.
Testo vigente dal 6 gennaio 1946 al 22 dicembre 2008 · versione 8 su Normattiva