Art. 36
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[1]Le amministrazioni dei comuni nei quali le commissioni mobili di leva debbono tenere le sedute, provvedono i locali per le sedute stesse, gli oggetti di cancelleria e quanto e' necessario per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento e l'illuminazione dei locali suddetti.
[2]Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle amministrazioni comunali.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva