Art. 39
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[1]Nelle citta' capiluogo di provincia, fatta eccezione per Zara, ha sede un ufficio di leva con competenza per tutta la provincia: esso dipende direttamente dal Ministero della guerra.
[2]L'ufficio di leva di Ancona ha competenza anche per la provincia di Zara.
[3]Il personale degli uffici di leva e' composto di commissari di leva.
[4]Agli uffici di leva delle provincie con popolazione superiore al milione di abitanti puo' essere inoltre assegnato un archivista o applicato delle amministrazioni militari.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva