Art. 42

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Il 1° gennaio di ogni anno i capi delle amministrazioni comunali sono in obbligo di avvertire con apposito manifesto i giovani, i quali nell'anno incominciante compiono il diciottesimo della loro eta', che hanno il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del comune in cui sono legalmente domiciliati ed i loro genitori o tutori che loro e' imposto l'obbligo di curarne l'iscrizione.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art42 · fonte su Normattiva