Art. 42
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il 1° gennaio di ogni anno i capi delle amministrazioni comunali sono in obbligo di avvertire con apposito manifesto i giovani, i quali nell'anno incominciante compiono il diciottesimo della loro eta', che hanno il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del comune in cui sono legalmente domiciliati ed i loro genitori o tutori che loro e' imposto l'obbligo di curarne l'iscrizione.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva