Art. 47
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[1]Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove inscrizioni o cancellazioni che siano necessarie; e debbono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al precedente art. 46.
[2]Tali operazioni sono compiute a cura del capo dell'amministrazione comunale.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva