Art. 50

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[1]Sulle liste della leva in corso debbono aggiungersi:

[2]1° i rimandati per rivedibilita' o per legali motivi alla leva in corso;

[3]2° gli omessi, appartenenti alla classe di cui e' in corso la leva o a classe precedente, in qualunque modo sia venuto a constare della loro omissione;

[4]3° i renitenti presentatisi spontanei od arrestati;

[5]4° i cancellati o riformati in leve anteriori, la cui cancellazione o riforma sia stata annullata a senso del successivo art. 66;

[6]5° coloro che facciano acquisto della cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di eta';

[7]6° coloro che non abbiano la cittadinanza italiana ne' quella di altro Stato e stabiliscano la residenza nel Regno dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di eta'.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art50 · fonte su Normattiva