Art. 51
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[1]Le classi sono chiamate alla leva nell'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il ventesimo dell'eta' loro. L'inizio delle operazioni di leva puo' essere pero' anticipato in guisa da rendere possibile l'applicazione del secondo comma dell'art. 101.
[2]Quando poi lo esigano contingenze straordinarie le classi possono essere chiamate alla leva anche prima dei termini suddetti.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva