Art. 52
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[1]La leva si opera in due periodi di tempo.
[2]Nel primo periodo, la cui durata e' stabilita dal Ministro per la guerra, ha luogo la sessione ordinaria, nella quale i consigli di leva, o, in loro rappresentanza, le commissioni mobili, procedono all'esame personale ed all'arruolamento degli inscritti ammettendoli all'eventuale congedo anticipato cui abbiano titolo.
[3]Nel secondo periodo, che dura fino all'apertura della leva successiva, i consigli di leva, convocati in sedute straordinarie, procedono all'esame personale ed all'arruolamento degli inscritti pei quali tali operazioni non poterono aver luogo durante la sessione ordinaria, ed ammettono all'eventuale congedo anticipato gli arruolati, che comprovino di avervi titolo dopo la chiusura della sessione stessa.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva