Art. 53
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 gennaio 1946 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
I ((...)) presidenti dei consigli di leva provvedono perche' i rispettivi consigli si riuniscano per proclamare l'apertura della leva, per determinare la composizione e la sfera di giurisdizione delle singole commissioni mobili, i giorni e i luoghi nei quali le commissioni stesse dovranno riunirsi, i giorni delle sedute ordinarie e suppletive del consiglio di leva e per adottare quegli altri provvedimenti che possano assicurare il rapido compimento delle operazioni di leva.7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772
7con decorrenza dal 5 marzo 1943
Il D.Lgs. Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 5 marzo 1943.
Testo vigente dal 6 gennaio 1946 al 22 dicembre 2008 · versione 8 su Normattiva