Art. 56
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Alle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili di leva hanno l'obbligo di intervenire, nei giorni designati, tutti indistintamente gli inscritti, fatta eccezione per coloro che siano affetti dalle deformita' insanabili di cui all'art. 76 e per coloro che debbono essere rimandati giusta il successivo art. 63 e salve, pei residenti all'estero, le disposizioni che specialmente li riguardano. I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti, giusta l'articolo 187.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva