Art. 60
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[1]Il consiglio di leva o la commissione mobile aggiunge sulla lista di ciascun comune i nomi di coloro che i capi delle amministrazioni comunali hanno ulteriormente inscritto e cancella i nomi di coloro la cui inscrizione riconosca irregolare.
[2]Cancella inoltre gli inscritti che debbono concorrere alla leva marittima a senso del testo unico delle relative disposizioni legislative oppure alla leva aeronautica in conformita' delle norme di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1119.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva