Art. 61

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[1]Il consiglio di leva o la commissione mobile, dopo effettuate le operazioni di cui agli articoli 59 e 60, procede all'esame personale degli inscritti secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista di leva, pronunciando:

[2]l'esclusione di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del presente testo unico;

[3]la riforma o la rivedibilita' di coloro che si trovino nelle condizioni a tal uopo previste dal capo IV del presente testo unico; l'arruolamento di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare, con dichiarazione di limitata idoneita' per quelli fra essi che si trovino nelle condizioni a tale effetto previste negli elenchi di cui all'art. 75;

[4]l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per coloro che siano arruolati e che si trovino nei casi previsti dall'art. 85, salvo, per la competenza delle commissioni mobili, quanto e' prescritto dal precedente art. 32.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art61 · fonte su Normattiva