Art. 61
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[1]Il consiglio di leva o la commissione mobile, dopo effettuate le operazioni di cui agli articoli 59 e 60, procede all'esame personale degli inscritti secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista di leva, pronunciando:
[2]l'esclusione di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del presente testo unico;
[3]la riforma o la rivedibilita' di coloro che si trovino nelle condizioni a tal uopo previste dal capo IV del presente testo unico; l'arruolamento di tutti coloro che risultino idonei al servizio militare, con dichiarazione di limitata idoneita' per quelli fra essi che si trovino nelle condizioni a tale effetto previste negli elenchi di cui all'art. 75;
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva