Art. 63
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Gli inscritti che per qualsiasi legale motivo non possono presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve susseguenti fino a che sia cessato il motivo che dette luogo al loro rimando.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva