Art. 64
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[1]Gli inscritti i quali all'atto del concorso alla leva risultino arruolati volontari nel Regio esercito, nella Regia marina, o nella Regia aeronautica o negli altri corpi il cui servizio equivale, per gli effetti della ferma di leva, a quello prestato nel Regio esercito, o vi prestino servizio in virtu' di Regio decreto, sono considerati aver soddisfatto l'obbligo della leva.
[2]Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva