Art. 64

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[1]Gli inscritti i quali all'atto del concorso alla leva risultino arruolati volontari nel Regio esercito, nella Regia marina, o nella Regia aeronautica o negli altri corpi il cui servizio equivale, per gli effetti della ferma di leva, a quello prestato nel Regio esercito, o vi prestino servizio in virtu' di Regio decreto, sono considerati aver soddisfatto l'obbligo della leva.

[2]Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art64 · fonte su Normattiva