Art. 67
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[1]Allorquando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento presentino ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria sulla legalita' del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di eta', di diritti civili o di filiazione, sono tenuti sospesi a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza.
[2]Se il giudizio venga protratto oltre la chiusura della leva in corso, i ricorrenti sono rimandati alla leva successiva in attesa dell'esito del giudizio.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva