Art. 68
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Le questioni di cui al precedente articolo 67, anche se trattisi di inscritti arruolati dalle commissioni mobili di leva, sono giudicate in via d'urgenza dal tribunale nella cui giurisdizione siede il consiglio di leva, in contraddittorio del commissario di leva.
[2]La decisione del tribunale ha immediata esecuzione agli effetti dell'arruolamento. Contro la stessa e' ammesso il rimedio dell'appello e contro la pronuncia della Corte di appello e' ammesso il ricorso per Cassazione.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva