Art. 7
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Coloro che, nel concorso alla leva di terra, siano riconosciuti per condizioni fisiche idonei (o pienamente o limitatamente) al servizio alle armi, debbono essere tutti arruolati nel Regio esercito.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva