Art. 72
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[1]Gli inscritti di leva residenti all'estero sono arruolati dal consiglio di leva senza visita in base alle notificazioni di cui all'art. 16, o in base a loro richiesta, da farsi durante la leva sulla loro classe, alle Regie autorita' diplomatiche o consolari nei modi e nei termini prescritti dal regolamento.
[2]Essi hanno pero' facolta' di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorita' diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilita' al servizio militare, ne danno notizia pel tramite del Ministero della guerra al consiglio di leva o al comando del distretto militare competente, secondo che si tratti di inscritti di leva o di individui gia' arruolati.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva