Art. 73
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[1]Gli inscritti di leva residenti all'estero, ivi nati o espatriati prima del 18° anno di eta', possono in tempo di pace chiedere in qualsiasi momento di regolare la loro posizione di leva, o contraendo l'arruolamento senza visita, o subendo la visita con le modalita' e gli effetti di cui all'art. 72; ed in tali casi sono prosciolti in via amministrativa dalla nota di renitenza, nella quale siano eventualmente incorsi.
[2]Quelli di essi che rimpatrino sono prosciolti dalla nota di renitenza eventualmente pronunciata sul loro conto, soltanto se si presentino agli organi di leva entro 30 giorni dal loro rimpatrio.
[3]In caso di mobilitazione sono obbligati a regolare la loro posizione all'estero o nel Regno con le modalita' di cui sopra entro 30 giorni dalla indetta mobilitazione, trascorso il quale termine la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diviene definitiva a tutti gli effetti di legge.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva