Art. 78
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Per accertare la sussistenza o l'incurabilita' di una malattia, e' in facolta' del consiglio di leva o della commissione mobile di mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare, anche nei casi in cui l'osservazione non sia prescritta dagli elenchi di cui al precedente art. 75.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva