Art. 79

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[1]Il limite di statura per la idoneita' al servizio militare nel Regio esercito e' di un metro e cinquanta centimetri.

[2]Gli inscritti che abbiano o che superino la statura di un metro e quarantotto centimetri ma non raggiungano quella di un metro e cinquanta centimetri, sono rimandati quali rivedibili alle successive leve, non oltre pero' il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di eta'. Se, dopo cio', non abbiano ancora raggiunta la detta statura, sono riformati.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art79 · fonte su Normattiva