Art. 8
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Tutti gli arruolati sono inscritti nei ruoli militari della classe dell'anno in cui sono nati, anche se, in virtu' della facolta', di cui al 2° comma dell'art. 3, siano stati inscritti nelle liste di leva della classe dell'anno precedente.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva