Art. 82
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[1]Le decisioni di riforma, pronunciate dall'autorita' sanitaria militare sul conto di militari alle armi o in congedo, sono revocabili per determinazione del Ministro per la guerra entro il termine di due anni, quando in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano o siano cessate.
[2]Dopo tale termine, le dette decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a quando egli abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta'.
[3]Le decisioni di riforma pronunciate dall'autorita' militare per corruzione o per i reati di procurata o simulata infermita' di cui all'art. 185, sono revocabili in ogni tempo.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva