Art. 86

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Se le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 85 non possano far beneficiare il primogenito per essersi verificate posteriormente ai termini indicati nell'art. 91, l'ammissione all'eventuale congedo anticipato spetta al primo figlio che concorra alla leva immediatamente dopo il verificarsi delle condizioni stesse.

Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-02-24;329~art86 · fonte su Normattiva