Art. 87
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[1]L'ammissione all'eventuale congedo anticipato e' consentita quando nessun fratello vivente dell'inscritto, di eta' inferiore a 40 anni, abbia di fatto fruito di congedo anticipato oppure abbia a suo tempo goduto di uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del R. esercito (2ª e 3ª categoria, ferma ridotta, ferma eventualmente abbreviata, ferma minima, ferma riducibile, ferma minore).
[2]Non si terra' conto pero' di tali congedi anticipati o benefici in materia di leva, concessi a fratelli che prestarono servizio alle armi per almeno un anno.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva