Art. 88
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[1]Allo scopo di costituire titolo all'ammissione all'eventuale congedo anticipato, debbono considerarsi non esistenti in famiglia: 1° gli affetti da infermita' permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano inabili a lavoro proficuo;
[2]2° gli irreperibili dei quali non si siano piu' avute notizie da almeno tre anni dopo la partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza nel Regno, purche' cio' risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri Reali;
[3]3° le donne nubili maggiorenni che non siano in condizione di provvedere o di concorrere al mantenimento della famiglia.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva