Art. 89
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[1]I figli naturali legalmente riconosciuti possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli relativi al padre o alla madre, nonche' per quelli di cui ai nn. 1° e 2° dell'art. 85, alla condizione pero' che non esistano figli legittimi o legittimati del genitore comune, e, per i titoli relativi alla madre, che essa sia nubile o vedova.
[2]Si deve pero' tener conto dei figli naturali riconosciuti in tutti i casi, quando dalla loro nascita o dalla loro sopravvivenza derivi titolo all'eventuale congedo anticipato.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva