Art. 90
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((I figli adottivi e gli affiliati possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli relativi alla loro famiglia di origine. Ove questa non sia conosciuta, il beneficio puo' essere concesso anche per i titoli relativi alla famiglia dell'adottante o dell'affiliante, sempre che, in quest'ultimo caso, il rapporto di affiliazione sia intervenuto non oltre la data di compimento del 12° anno di eta')).
Testo vigente dal 13 aprile 1955 al 22 dicembre 2008 · versione 13 su Normattiva