Art. 92
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[1]I titoli all'eventuale congedo anticipato possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della sessione della leva alla quale l'inscritto concorre.
[2]I titoli che sorgano comunque nell'ultimo trimestre della sessione o dopo la chiusura della sessione stessa per una delle modificazioni di famiglia di cui all'articolo precedente, possono utilmente essere fatti valere entro il periodo di 90 giorni.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva