Art. 93
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[1]L'ammissione all'eventuale congedo anticipato nel caso di cui al n. 2 dell'art. 85 e' soggetta a revocazione fino al normale congedamento dei militari della classe cui appartiene l'inscritto, se per qualsiasi motivo il fratello o i fratelli non compiano la ferma cui sono vincolati.
[2]Entro lo stesso termine e' soggetta a revocazione l'ammissione all'eventuale congedo anticipato pronunciata in favore di un militare che sia incorso nelle sanzioni penali di cui all'art. 7 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224.
Testo vigente dal 16 aprile 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva